14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15353 del 6 luglio 2006
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l’azione esecutiva di rilascio, è l’intimazione di licenza o sfratto convalidata, dovendo il giudice disporre l’apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione di licenza o di sfratto, cioè in calce al documento che contiene l’atto di intimazione di licenza o di sfratto e la contestuale domanda di convalida. Pertanto, l’efficacia sostanziale [ sanzionata appunto dalla formula esecutiva ] è prodotta dalla coesistenza dell’intimazione di licenza o di sfratto e dall’ordinanza di convalida, con la conseguenza che laddove l’apposizione della formula risulti effettuata altrove [ nella specie in calce al verbale di udienza ], essa resta priva di rilievo ai fini dell’impugnazione dell’ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del caso configurare l’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]