Cass. civ. n. 878 del 14 aprile 1964
Testo massima n. 1
Qualora il locatore convenga in giudizio il conduttore per la licenza per finita locazione, in mancanza di eccezioni da parte del conduttore-convenuto, sull'esistenza e sulla durata del contratto, il locatore-attore non è tenuto a fornire nessuna ulteriore prova in ordine all'esistenza del rapporto locatizio e alla sua durata.