14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16635 del 19 giugno 2008
Testo massima n. 1
Qualora venga intimata licenza per finita locazione ad una certa data e l’intimato si opponga deducendo l’esistenza di altro contratto con scadenza posteriore, il locatore può proporre con la memoria integrativa, successiva all’ordinanza ex art. 426 c.p.c. [ che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena ], domanda di risoluzione alla stregua del secondo contratto, trattandosi di emendatio libelli cioè di mera specificazione dell’originaria domanda di risoluzione avanzata in sede sommaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]