14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 684 del 19 gennaio 2010
Posted at 17:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l’effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell’atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultra petizione.
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