14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9205 del 6 luglio 2001
Testo massima n. 1
Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto, la parte ha a disposizione il rimedio dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; la scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l’esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da un condominio avverso decreto ingiuntivo emesso e notificato non in suo confronto bensì di persona che ne era stato amministratore ma la cui qualità non era stata indicata nel ricorso ].
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