14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14444 del 7 giugno 2013
Posted at 17:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di dubbio, dovuto ad omonimia, sulla diversa identità tra il soggetto nei cui confronti sia stata domandata e pronunciata ingiunzione di pagamento ed il soggetto destinatario della notificazione del relativo decreto, quest’ultimo è legittimato a proprrre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., comprendendo l’accertamento da compiere in tale ipotesi il fatto costituvito del credito, sotto il profilo dell’individuazione delle parti del rapporto obbligatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]