14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 663 del 28 febbraio 1969
Testo massima n. 1
In tema di successione testamentaria l’efficacia retroattiva della condizione comporta che al suo verificarsi gli effetti della disposizione condizionata retroagiscono al tempo dell’apertura della successione; ma, mentre l’istituito sotto condizione risolutiva è considerato come se mai avesse adita l’eredità ed in tal caso cadono tutti i diritti costituiti dall’erede o dal legatario a favore dei terzi senza distinzione fra atti a titolo oneroso o gratuito, diversamente avviene al verificarsi della condizione sospensiva perché l’istituito assume la qualità di erede sin dal tempo dell’apertura della successione e gli atti da lui compiuti medio tempore non sono caducati e non possono essere dallo stesso erede, che li ha compiuti, inficiati di nullità o ritenuti a lui non opponibili. Pertanto, mentre gli atti di amministrazione sono validi in ogni caso, sia che si tratti di condizione risolutiva o sospensiva, gli atti dispositivi sono invece subordinati nei loro effetti alla condizione medesima nel senso che, ove si tratta di condizione risolutiva, essi sono caducati, mentre permangono validi con l’avverarsi della condizione sospensiva.
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