14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7694 del 15 luglio 1995
Testo massima n. 1
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo.
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