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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 668 del 22 gennaio 1997

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 668 del 22 gennaio 1997

Testo massima n. 1

Il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti necessari per l’applicazione di tale disposizione è nulla ma non è giuridicamente inesistente comporta che qualora la notificazione eseguita con modalità di cui alla norma sopraindicata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo l’opposizione dell’intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità, sicché ove l’opponente si limiti a dedurre l’inefficacia del decreto a norma dell’art. 644 c.p.c. senza contestare ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l’inammissibilità dell’opposizione, per difetto di interesse, rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l’appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull’opposizione e il ricorso per cassazione contro quest’ultima.

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