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Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 4421 del 25 febbraio 2014

Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 4421 del 25 febbraio 2014

Testo massima n. 1

La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed estesa ad “ogni fase, stato e grado del giudizio” abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell’eventuale procedimento speciale volto ad inficiare l’efficacia del decreto medesimo ex art. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ., che si articola in una forma di tutela anticipatoria [ ex art. 188, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. ] e in una, alla prima non alternativa, da instaurare [ art. 188, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ. ] con le forme ordinarie, e, dunque, rientra senz’altro nell’ampia locuzione della procura, attenendo allo “stato” del procedimento che può seguire alla fase monitoria.

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