14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3341 del 7 aprile 1987
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento di tale diritto deve avvenire nel corso del processo, cioè dopo il compimento dell’atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica della citazione, che ne determina la pendenza. Detta norma, pertanto, trova applicazione anche nel caso di procedimento d’ingiunzione, allorquando il trasferimento del diritto controverso avvenga dopo la notifica del decreto ingiuntivo la quale, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., determina il prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale proposta in via ordinaria e, quindi, l’esistenza di una lite nella pienezza dei suoi effetti, a nulla rilevando che l’instaurazione del contraddittorio sia puramente eventuale, cioè dipenda dalla proposizione dell’opposizione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]