14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2166 del 3 aprile 1980
Testo massima n. 1
La notificazione è inesistente solo quando sia avvenuta in un luogo e nei confronti di persone assolutamente estranei al destinatario dell’atto, mentre è nulla, e perciò suscettibile di sanatoria la notificazione eseguita in un luogo che abbia riferimento col destinatario, anche se con inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell’atto deve essere consegnata. Ne consegue che, qualora la notificazione del decreto ingiuntivo sia nulla, non ne deriva l’inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo, che trova genesi solo nell’ipotesi di notifica inesistente, bensì è ammissibile l’opposizione tardiva se l’intimato provi di non averne avuto conoscenza a causa della nullità, poiché diversamente, nonostante la nullità della notificazione, la opposizione deve essere proposta nel termine di cui all’art. 641 c.p.c.
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