14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10495 del 1 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l’ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione [ come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l’ingiunto ], da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c.; nel secondo quello invece dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]