14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 417 del 17 gennaio 1981
Testo massima n. 1
L’art. 638 primo comma c.p.c., nella parte in cui prescrive che il ricorso per decreto ingiuntivo, quando è ammessa la costituzione di persona, deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, si riferisce al caso di costituzione di persona secondo la previsione dell’art. 82 primo e secondo comma c.p.c., e non anche al caso in cui il procuratore legale eserciti lo ius postulandi nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il quale va equiparato a quello in cui agisce su mandato del cliente. In tale seconda ipotesi, pertanto, e sempreché il procuratore sia iscritto nell’albo del tribunale nella cui circoscrizione si trova quel giudice [ sì da non richiedersi l’elezione di domicilio prescritta dall’art. 82 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ], la mancanza della predetta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio non autorizza la notificazione dell’opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria.
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