14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 932 del 30 gennaio 1997
Testo massima n. 1
La parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; ciò tuttavia non lo esime, in caso di contestazione, dall’onere di provare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e l’esborso delle spese indicate in parcella.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Poiché il parere espresso sulla parcella dell’avvocato dal competente organo professionale costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, esso non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l’importanza.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]