14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4036 del 21 settembre 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di prestazioni professionali, incombe al professionista l’onere di provare il conferimento dell’incarico, nonché di avere effettivamente eseguito le prestazioni indicate nella parcella. Il parere dell’organo professionale serve al mero controllo della corrispondenza tra le voci elencate e quelle previste nella tariffa.
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