14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3148 del 24 maggio 1985
Testo massima n. 1
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell’ispettorato del lavoro [ che, ex art. 2700 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ] integrano la prova scritta per l’ingiunzione di pagamento dei contributi omessi [ art. 635 c.p.c. ], mentre nel successivo giudizio di opposizione, come possono essere contraddetti dalla prova contraria dell’interessato, degradandosi perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini, così, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di altri mezzi istruttori.
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