14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6707 del 18 luglio 1994
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell’«estratto dei saldaconti» è limitato al procedimento monitorio, esonerando l’istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione [ ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare ], nei quali il detto documento — diverso dall’estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 c.c. ed è, dall’art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del «saldaconto» — può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
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