Cass. pen. n. 33365 del 10 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - Sentenza di assoluzione impugnata "per saltum" dal pubblico ministero - Annullamento con rinvio - Sentenza di assoluzione resa dal giudice di appello all'esito del giudizio di rinvio - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Limiti ai motivi di ricorso ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione.
In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.