14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6879 del 23 luglio 1994
Testo massima n. 1
La prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta [ quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale ] da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]