Cass. civ. n. 20843 del 11 settembre 2013

Testo massima n. 1


Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

Normativa correlata