14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12040 del 19 dicembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l’obbligo di rispettare le forme previste dal primo comma dell’art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 [ modifiche al sistema penale ] sussiste, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma della medesima legge, anche quando il ricorso, da parte degli enti ed istituti previdenziali, al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. sia volto a conseguire i soli contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive [ sempre che si tratti di contributi e premi per i quali ricorra la violazione di omesso versamento di cui al secondo comma del citato art. 35 o il cui omesso o parziale versamento derivi dalle altre violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo ], non essendo il predetto obbligo riferito alla sola sanzione amministrativa e neppure subordinato alla contestuale riscossione di essa.
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