14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17396 del 17 novembre 2003
Posted at 17:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Con l’ingiunzione di pagamento non è possibile richiedere il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivato dal ritardo nell’adempimento, ma qualora si tratti di crediti di lavoro il creditore può domandare [ in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi ] anche la rivalutazione monetaria, atteso che i crediti suddetti sono da considerare indicizzati per effetto delle disposizioni di cui all’art. 429 c.p.c. e 152 att. c.p.c.
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