14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1852 del 22 maggio 1976
Testo massima n. 1
Poiché nel procedimento per arbitrato rituale non è prevista l’emanazione di provvedimenti monitori, il giudice ordinario, che ne sia richiesto, può emettere decreto ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggetto di clausola compromissoria. Questa può portare alla declaratoria di incompetenza, con conseguente revoca del decreto, solo a seguito di eccezione dell’ingiunto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto, sempre che, al momento della relativa pronuncia, non siano venute meno le condizioni ostative al potere di cognizione del giudice medesimo [ nella specie, a seguito di sopravvenuta risoluzione consensuale del compromesso ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]