14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 567 del 25 gennaio 1979
Testo massima n. 1
Nel procedimento monitorio avente per oggetto la consegna di una cosa mobile non può non comprendersi il caso in cui la cosa mobile determinata, di cui si chiede la consegna, sia una chiave [ nella specie, di accesso ad un terrazzo ], poiché il giudice non è tenuto ad accertare preventivamente, ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, se l’immobile, cui inerisce la chiave, sia posseduto legittimamente o meno dal destinatario dell’ingiunzione. Tale accertamento, infatti, riguarda una questione diversa, che può essere introdotta col giudizio di merito conseguente all’opposizione, incombendo alle parti la dimostrazione dei rispettivi assunti secondo i principi che regolano l’onere della prova.
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