Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 23410 del 15 ottobre 2013

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 23410 del 15 ottobre 2013

Testo massima n. 1

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all’eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l’impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere [ implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti ] e sulla correlata statuizione riguardante le spese.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze