14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 23410 del 15 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all’eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l’impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere [ implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti ] e sulla correlata statuizione riguardante le spese.
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