14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12139 del 21 dicembre 1990
Testo massima n. 1
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’estinzione del processo di esecuzione può essere denunciata non con l’opposizione agli atti esecutivi, ma, ai sensi dell’art. 630, terzo comma, c.p.c. [ nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 195 del 1971 ], con il reclamo, il quale va proposto al collegio, ovvero, se detto giudice sia il pretore, allo stesso pretore, e deve essere deciso con sentenza [ appellabile, perché attinente al diritto del creditore a proseguire l’esecuzione, e, quindi, equiparabile alla decisione sull’opposizione all’esecuzione ]. Ne deriva che, in difetto di quel reclamo, resta preclusa ogni possibilità di contestare la validità ed efficacia della predetta ordinanza.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]