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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2500 del 19 febbraio 2003

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2500 del 19 febbraio 2003

Testo massima n. 1

In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è ammesso reclamo, con l’osservanza delle forma di cui all’art. 178 c.p.c., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.

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