14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9377 del 11 giugno 2003
Testo massima n. 1
Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell’esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l’estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l’estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi qualora — come nel caso di specie — si contesti la legittimità dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell’estinzione stessa. [ Nella specie, in particolare, l’aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all’aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c. ].
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