Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5789 del 17 marzo 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5789 del 17 marzo 2005

Testo massima n. 1

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la disposizione di cui all’art. 630, ultimo comma, c.p.c. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all’esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali ; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell’art. 567 c.p.c. [ nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 302 del 1998 ], per omesso deposito della documentazione prescritta [ nel caso, estratto del catasto e delle mappe censuarie ; certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47 del 1985 ; certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative a bene immobile pignorato ] o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze