14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14812 del 4 settembre 2012
Testo massima n. 1
Tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, dichiarativi dell’estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall’art. 630 c.p.c. [ e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione ], a nulla rilevando la causa dell’estinzione. La suddetta procedura è pertanto applicabile anche nell’ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all’istanza di vendita, ai sensi dell’art. 567, comma secondo, c.p.c.
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