Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7346 del 26 marzo 2009

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7346 del 26 marzo 2009

Testo massima n. 1

In tema di espropriazione forzata, l’estinzione del processo esecutivo consegue esclusivamente alle situazioni tipizzate dal legislatore agli artt. 629, 630 e 631 cod. proc. civ., quali rispettivamente la rinuncia, l’inattività delle parti e la mancata comparizione, non potendo l’estinzione connettersi ad altre situazioni equipollenti alle predette e non riconducibili ai paradigmi della rinuncia agli atti e dell’inattività delle parti. Ne deriva che al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del bene può attribuirsi soltanto il valore di atto procedimentale esecutivo, meramente interlocutorio, inidoneo a comportare l’estinzione dell’esecuzione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze