14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3276 del 12 febbraio 2008
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche [ e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall’inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale ], avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica.
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