Cass. civ. n. 3933 del 23 aprile 1987
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nel giudizio di opposizione del debitore all'esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilità del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all'esecuzione comporta l'estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo.