Cass. civ. n. 11407 del 17 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.