Cass. civ. n. 11266 del 15 novembre 1993
Testo massima n. 1
La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto.