14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15374 del 13 luglio 2011
Testo massima n. 1
L’estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l’estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 c.p.c., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall’art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
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