14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4569 del 19 aprile 1993
Posted at 17:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Compete al giudice dell’esecuzione, all’esito della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, provvedere sull’istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo [ art. 625, secondo comma, c.p.c. ], anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.
[adrotate group=”17″]