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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7979 del 25 agosto 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7979 del 25 agosto 1997

Testo massima n. 1

Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell’art. 487 c.p.c. ed è impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lFo stesso è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

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