14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12970 del 29 settembre 2000
Testo massima n. 1
Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo — precedentemente disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. — appartiene al giudice dell’esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall’art. 616 c.p.c. La relativa pronuncia, revocabile o modificabile dallo stesso giudice che l’ha emessa, è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non è soggetta a regolamento di competenza, né, in difetto del carattere della decisorietà, è impugnabile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.
Testo massima n. 2
La questione se competente a revocare la precedente sospensione dell’esecuzione forzata sia il giudice dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. o invece il giudice dell’esecuzione dello stesso tribunale attiene alla distribuzione interna delle controversie nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario con conseguente inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.
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