14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2588 del 18 marzo 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché a norma degli artt. 623 e 615 c.p.c. in collegamento con l’art. 615, secondo comma, stesso codice, legittimato a provvedere alla sospensione dell’esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l’ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice [ art. 158 c.p.c. ].
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