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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10121 del 2 agosto 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10121 del 2 agosto 2000

Testo massima n. 1

La competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all’opposizione all’esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi [ che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento ], né modificabile per effetto dell’eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all’esecuzione.

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