14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4604 del 23 maggio 1997
Testo massima n. 1
L’istanza di sospensione dell’esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione [ ancorché in vista di questo ] e, anche nel caso di pendenza di quest’ultimo, deve essere rivolta al giudice dell’esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell’opposizione che non sia anche giudice dell’esecuzione. L’accoglimento dell’istanza impone, inoltre, al giudice che abbia disposto la sospensione, in vista o nella pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione, di assicurare il collegamento fra il provvedimento emesso e il giudizio di opposizione, al qual fine, ove quest’ultimo sia già iniziato, egli può assegnare alle parti un termine per coltivarlo, revocando la disposta sospensione, nel caso in cui esse non lo osservino.
[adrotate group=”17″]