14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5368 del 10 marzo 2006
Testo massima n. 1
L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell’art. 615 c.p.c., come novellato dall’art. 2, comma terzo, lett. e ], del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l’atto di opposizione a precetto o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell’esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d’appello e non la Corte di Cassazione e l’istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev’essere dichiarata inammissibile.
[adrotate group=”17″]