14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2940 del 11 maggio 1985
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 623 c.p.c., il potere discrezionale di sospendere l’esecuzione è demandato al giudice dell’esecuzione, salvi i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice di cognizione davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Tuttavia, quest’ultima ipotesi non riguarda qualsiasi giudizio in cui si discute del titolo esecutivo [ in ispecie quello di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 645 ], ma solo quello in cui viene impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva, e, in ogni caso, la competenza del detto giudice cessa con l’inizio della esecuzione, in quanto da tale momento sorge la competenza assoluta e inderogabile del giudice dell’esecuzione.
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