14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15909 del 13 giugno 2008
Posted at 17:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione, anche nell’ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell’ art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.
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