14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3359 del 6 luglio 1978
Testo massima n. 1
In tema di opposizione di terzo all’esecuzione forzata, il contratto di locazione delle cose pignorate, stipulato dal terzo con il debitore, pur non essendo di per sé idoneo a dare la prova della spettanza all’opponente della proprietà o di altro diritto reale, in quanto prescinde da tali diritti e può intervenire con chiunque sia in condizione di disporre di fatto della cosa, può — in presenza di altri elementi che valgano ad integrarne la rilevanza probatoria — fornire in proposito elementi presuntivi, che il giudice del merito deve valutare, ove non sussista l’obbligo di dimostrare documentalmente gli indicati diritti, in relazione alla professione od al commercio del terzo o del debitore [ art. 621 c.p.c. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]