14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4811 del 19 settembre 1979
Testo massima n. 1
Alla proroga del contratto a tempo determinato pattuita per l’ipotesi di mancata disdetta in un termine anteriore alla scadenza stabilita, la quale si attua [ come la rinnovazione tacita ] in difetto di una manifestazione espressa, è inapplicabile il disposto dell’art. 2704 c.c. circa la data di inizio dell’operatività di essa. Pertanto, il terzo che abbia dato la prova della proprietà dei beni mobili pignorati nella casa del debitore e dell’affidamento di esso a quest’ultimo con atto di comodato avente data certa anteriore al pignoramento, non è tenuto a provare documentalmente l’avvenuta proroga del contratto stesso, prevista in mancanza di disdetta, verificatasi prima del pignoramento, salva restando la possibilità del creditore di provare l’avvenuto acquisto della proprietà — medio tempore — da parte del comodatario.
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Testo massima n. 2
Nell’opposizione di terzo all’esecuzione, qualora l’opponente produca in giudizio una scrittura privata registrata dalla quale risulti che i mobili pignorati sono stati da lui affidati in comodato al debitore, tale scrittura, provenendo da due parti in causa, se non sia stata disconosciuta, fa piena prova anche nei confronti del creditore procedente. Questi, qualora voglia disconoscere la provenienza del documento da coloro che figurano come firmatari, deve proporre la querela di falso e non può limitarsi ad eccepire la mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni, in quanto l’autenticazione non costituisce requisito di validità o di efficacia della scrittura privata, ma semplice elemento di presunzione della autenticità delle sottoscrizioni stesse, rilevante, come tale, solo se sorge questione sulla genuinità di queste.
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