14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 217 del 23 gennaio 1976
Testo massima n. 1
Il terzo opponente a norma dell’art. 619 c.p.c. non può provare mediante testimoni l’anteriorità, rispetto al pignoramento, di una fattura comprovante l’acquisto da parte sua del bene mobile pignorato nell’azienda del debitore esecutato. All’ammissione della prova testimoniale si oppone, infatti, il duplice divieto derivante sia dall’art. 621 c.c., che nega al terzo la possibilità di provare per testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa e nell’azienda del debitore, sia dal più generale principio, secondo il quale i fatti idonei a stabilire la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e, quindi, l’anteriorità della formazione di tale documento ai fini della opponibilità ai terzi, a norma dell’art. 2704 c.c., non possono costituire oggetto della prova testimoniale.
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Testo massima n. 2
In tema di opposizione di terzo a norma dell’art. 619 c.p.c., il principio secondo cui, nel caso di cessazione della materia del contendere, vengano meno le limitazioni poste dall’art. 621 c.p.c. alla prova del diritto dell’opponente, riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui la causa continui in contraddittorio fra il terzo ed il debitore esecutato ai fini dell’accertamento dell’appartenenza del bene. Il suddetto principio, pertanto, non è applicabile anche al diverso caso in cui, nonostante l’avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione [ nella specie, per avvenuta vendita forzata del bene a seguito di pignoramento posto in essere da un creditore dell’opponente ], la causa continui, per il regolamento delle spese processuali, fra il debitore esecutato ed un terzo opponente, da una parte, e il creditore esecutante dall’altra.
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