14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2419 del 6 aprile 1983
Testo massima n. 1
Poiché a norma dell’art. 621 c.p.c. il terzo che si oppone all’esecuzione ai sensi del precedente art. 619 non può provare con testimoni [ e quindi neppure con presunzione ] il suo preteso diritto [ di proprietà o altro diritto reale ] sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve essere fornita documentalmente la prova precisa che quel bene specifico, individuato nel verbale di pignoramento, è oggetto di un diritto di proprietà o di altro diritto reale spettante all’opponente, ossia deve risultare documentalmente, dal confronto tra le risultanze dell’atto scritto prodotto dall’opponente e quelle del verbale di pignoramento, l’identità tra il bene mobile descritto nel documento prodotto e quello descritto nel verbale di pignoramento, senza che sia possibile superare con una prova testimoniale o presuntiva l’eventuale difformità descrittiva, in quanto ciò significherebbe inidoneità della prova documentale ed assolvimento dell’onere probatorio a mezzo di testimoni o presunzioni.
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